Avvertenza: indicazioni per i traduttori, non per i clienti
Le disposizioni che seguono riguardano i traduttori che si presentano in Tribunale per prestare il giuramento. Chi commissiona una traduzione giurata non deve recarsi in Tribunale né mettersi in fila allo sportello: è il traduttore ufficiale che esegue la traduzione, compone l'atto, applica le marche da bollo e giura dinanzi al funzionario. Il cliente trasmette il documento, anche via e-mail o WhatsApp, e ritira la traduzione asseverata presso la nostra sede di Viale Giulio Cesare 71, su appuntamento, oppure la riceve per spedizione. Per affidare una traduzione giurata: richiesta di preventivo, info@traduzionigiurateroma.it, 06 5081076 · 06 50780789, WhatsApp 335 6792461.
Traduzionigiurateroma.it esegue traduzioni giurate presso il Tribunale di Roma. Il servizio di asseverazione delle perizie e delle traduzioni è reso dal Servizio Asseveramento Perizie e Traduzioni del Tribunale ordinario di Roma, Polo amministrativo civile, in Viale Giulio Cesare 54/b, vecchio edificio, piano terra, stanza 6. Quanto segue riassume, con formulazione propria, le indicazioni pubblicate dal Tribunale nella pagina ufficiale del Servizio e nei moduli allegati, consultate nell'ottobre 2026, a uso dei traduttori e degli operatori del settore.
Avviso sugli orari (per i traduttori)
L'orario ordinario di apertura al pubblico del Servizio è dalle 9.00 alle 14.00. Per esigenze organizzative, dal 15 ottobre 2026 e fino a nuova comunicazione il Servizio riceve direttamente allo sportello, senza prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Non è più possibile prenotare un appuntamento: il traduttore si presenta allo sportello e attende il proprio turno. L'atto asseverato viene restituito in giornata. Recapito telefonico del Servizio: 06 3577388.
Che cos'è l'asseverazione
L'asseverazione di una traduzione è il giuramento con cui il traduttore attesta ufficialmente, dinanzi al funzionario giudiziario, che il testo tradotto corrisponde a quello del documento originale, assumendone la responsabilità con la firma del verbale di giuramento. Allo stesso modo l'asseverazione di una perizia stragiudiziale le conferisce valore nei rapporti fra privati e con la pubblica amministrazione. La materia è regolata dall'art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366, dal D.P.R. 396/2000 e dal D.P.R. 445/2000.
Chi può prestare il giuramento
- Il giuramento di una traduzione o di una perizia stragiudiziale si rende dinanzi a un cancelliere oppure a un notaio; non rilevano il luogo di residenza del traduttore né l'eventuale luogo di iscrizione all'albo professionale o all'Albo dei C.T.U.
- Il Servizio non esegue traduzioni: occorre rivolgersi a un traduttore, iscritto o meno all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio. I traduttori iscritti si individuano sul portale del Ministero della Giustizia oppure nel registro dei periti ed esperti della Camera di Commercio di Roma.
- La traduzione è giurata personalmente dal traduttore che l'ha redatta (art. 483 c.p.). Non si possono giurare atti intestati nominativamente al traduttore: il traduttore deve essere persona diversa dall'interessato e non deve essere suo parente o affine.
- Il traduttore esibisce un documento d'identità valido in originale, i cui estremi sono riportati nel verbale; non sono accettati fotocopie o formati digitali. Il traduttore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea indica inoltre i dati del permesso di soggiorno in corso di validità, da esibire in originale.
Composizione dell'atto
- Nell'ordine: documento tradotto, traduzione, verbale di giuramento, uniti con spillatura o rilegatura in un unico atto. Anelli e spirali non sono ammessi.
- Ogni traduttore può presentare per il giuramento al massimo quindici atti a ogni accesso allo sportello.
- Il traduttore firma le congiunzioni di tutti i fogli della traduzione, a partire da quella fra l'ultima facciata del documento e la prima della traduzione, esclusa la pagina che contiene il solo giuramento.
- Timbri, loghi, stemmi e firme presenti nel documento vengono descritti e tradotti, non riprodotti; se poco leggibili lo si precisa con formule come "timbro illeggibile" o "firma illeggibile", nella lingua della traduzione. Anche fotografie e marche vanno menzionate.
- Se alcune parti del documento non vengono tradotte, l'omissione è dichiarata prima della traduzione, nella stessa lingua, e ripetuta nel verbale di giuramento.
- Non è ammessa la traduzione diretta da una lingua straniera a un'altra: l'atto si compone del documento in lingua straniera, della traduzione in italiano con il primo giuramento e della traduzione nell'altra lingua con il secondo giuramento.
- Non sono ammesse traduzioni di più documenti con un unico verbale di giuramento.
- Prima della presentazione il traduttore verifica spillatura o rilegatura, marche da bollo, firme di congiunzione e completezza dell'atto: gli atti incompleti non vengono ricevuti e devono essere completati all'esterno dell'ufficio.
Verbale di giuramento
Il verbale è il modulo predisposto dal Tribunale, disponibile nella sezione Modulistica o in copia presso lo sportello; è ammesso un verbale redatto dal traduttore che ne rispetti i parametri. Il verbale riporta nome, cognome ed estremi del documento d'identità del traduttore e viene firmato dinanzi al funzionario. Per le traduzioni verso l'inglese e lo spagnolo il Tribunale mette a disposizione verbali bilingui.
Marche da bollo
- Traduzioni: una marca da bollo da 16,00 euro ogni 100 righe, contate a partire dalla traduzione e comprendendo le righe del verbale di giuramento; la marca si applica sulla traduzione. Oltre le 100 righe è possibile applicare una marca cumulativa.
- Certificati di stato civile: per effetto della circolare del Ministero della Giustizia n. 83861.E del 20 settembre 2021, le traduzioni giurate e le asseverazioni di certificati in materia di stato civile scontano l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, imposta che non si considera assorbita dal contributo unificato.
- Perizie: una marca da 16,00 euro ogni 100 righe, verbale compreso; ogni fotografia o immagine inserita nella perizia vale 25 righe aggiuntive.
- Allegati (art. 28 della tariffa, parte seconda, allegato A al D.P.R. 642/1972): 0,52 euro per ciascun elaborato originale del perito (disegni, fotografie anche in fotocopia), 0,52 euro ogni 100 righe di elenchi, calcoli o computi metrici, 0,52 euro per ciascuna fotocopia di documenti di altri uffici autenticata dal perito con timbro e firma. Nulla è dovuto per le fotocopie semplici. È ammesso un pagamento cumulativo, con la marca apposta sugli allegati.
- Il funzionario annulla le marche con il timbro dell'ufficio e registra l'atto con il numero cronologico progressivo, alla presenza del traduttore.
Esenzioni dall'imposta di bollo
Nei casi espressamente previsti dalla legge, fra cui adozioni, borse di studio, separazione e divorzio, le marche non si applicano. Nel verbale vanno trascritti gli estremi della norma di esenzione, con data e firma del traduttore, sul quale ricade la responsabilità fiscale della dichiarazione. Non tutti gli atti che riguardano minori sono esenti: la verifica spetta al traduttore caso per caso. L'elenco degli atti esenti in modo assoluto è nell'allegato B del D.P.R. 642/1972; la casistica è illustrata nella pagina Casi di esenzione dall'imposta di bollo.
Atti destinati all'estero: legalizzazione della firma del funzionario
Quando la traduzione o la perizia asseverata deve essere trasmessa all'estero, la firma del funzionario che ha ricevuto il giuramento viene legalizzata o munita di Apostille dell'Aja dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Servizio apostille e legalizzazioni. Per gli altri atti amministrativi provvede la Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo.
Legalizzazione dei documenti esteri
Gli atti rilasciati da autorità straniere, per valere in Italia, sono legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero e, salvo i modelli plurilingue previsti dalle convenzioni internazionali, tradotti in italiano con dichiarazione di conformità di un traduttore ufficiale o dell'ufficio consolare. Per i Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, la legalizzazione è sostituita dall'Apostille dell'Aja, apposta dall'autorità designata da ciascuno Stato e riconosciuta direttamente nello Stato di destinazione. Numerose convenzioni bilaterali e multilaterali semplificano ulteriormente la circolazione dei documenti. Dal 16 febbraio 2019 è in vigore per l'Italia il Regolamento (UE) 2016/1191, che elimina l'obbligo di legalizzazione o di formalità analoghe per alcuni atti pubblici, amministrativi, notarili e giudiziari rilasciati da uno Stato membro e destinati a un altro. Per il procedimento completo si rinvia alla Guida alla legalizzazione dei documenti.
Modulistica ufficiale del Tribunale di Roma
- Circolare del Ministero della Giustizia n. 83861 del 2021 (imposta di bollo) (PDF)
- Disposizioni per il giuramento delle traduzioni (5 gennaio 2024) (PDF)
- Disposizioni per il giuramento delle perizie (5 gennaio 2024) (PDF)
- Verbale di giuramento traduzioni (15 gennaio 2024) (PDF)
- Verbale di giuramento bilingue italiano-inglese (21 giugno 2024) (PDF)
- Verbale di giuramento bilingue italiano-spagnolo (21 giugno 2024) (PDF)
- Verbale di giuramento perizie (15 gennaio 2024) (PDF)
- Versamento dell'imposta di bollo in casi particolari (10 ottobre 2023) (PDF)
Fonte e aggiornamento
Le informazioni derivano dalla pagina del Servizio Asseveramento Perizie e Traduzioni del Tribunale ordinario di Roma e dai moduli pubblicati nella sezione Modulistica, consultati nell'ottobre 2026. Le disposizioni possono variare nel tempo: prima di presentarsi allo sportello è opportuno verificare la versione pubblicata dal Tribunale.
Per affidare una traduzione giurata o per informazioni sulla procedura: info@traduzionigiurateroma.it, 06 5081076 · 06 50780789, WhatsApp 335 6792461. Il giuramento è reso dai nostri traduttori ufficiali: il committente non deve recarsi in Tribunale.
