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Traduttori ufficiali · Tribunale di Roma

Disposizioni del Tribunale di Roma per le traduzioni giurate

Pagina riservata ai traduttori: orari dello sportello, composizione dell'atto, verbale, marche da bollo ed esenzioni secondo il Servizio Asseveramento Perizie e Traduzioni, aggiornate a ottobre 2026. Il cliente non deve recarsi in Tribunale.

Avvertenza: indicazioni per i traduttori, non per i clienti

Le disposizioni che seguono riguardano i traduttori che si presentano in Tribunale per prestare il giuramento. Chi commissiona una traduzione giurata non deve recarsi in Tribunale né mettersi in fila allo sportello: è il traduttore ufficiale che esegue la traduzione, compone l'atto, applica le marche da bollo e giura dinanzi al funzionario. Il cliente trasmette il documento, anche via e-mail o WhatsApp, e ritira la traduzione asseverata presso la nostra sede di Viale Giulio Cesare 71, su appuntamento, oppure la riceve per spedizione. Per affidare una traduzione giurata: richiesta di preventivo, info@traduzionigiurateroma.it, 06 5081076 · 06 50780789, WhatsApp 335 6792461.

Traduzionigiurateroma.it esegue traduzioni giurate presso il Tribunale di Roma. Il servizio di asseverazione delle perizie e delle traduzioni è reso dal Servizio Asseveramento Perizie e Traduzioni del Tribunale ordinario di Roma, Polo amministrativo civile, in Viale Giulio Cesare 54/b, vecchio edificio, piano terra, stanza 6. Quanto segue riassume, con formulazione propria, le indicazioni pubblicate dal Tribunale nella pagina ufficiale del Servizio e nei moduli allegati, consultate nell'ottobre 2026, a uso dei traduttori e degli operatori del settore.

Avviso sugli orari (per i traduttori)

L'orario ordinario di apertura al pubblico del Servizio è dalle 9.00 alle 14.00. Per esigenze organizzative, dal 15 ottobre 2026 e fino a nuova comunicazione il Servizio riceve direttamente allo sportello, senza prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Non è più possibile prenotare un appuntamento: il traduttore si presenta allo sportello e attende il proprio turno. L'atto asseverato viene restituito in giornata. Recapito telefonico del Servizio: 06 3577388.

Che cos'è l'asseverazione

L'asseverazione di una traduzione è il giuramento con cui il traduttore attesta ufficialmente, dinanzi al funzionario giudiziario, che il testo tradotto corrisponde a quello del documento originale, assumendone la responsabilità con la firma del verbale di giuramento. Allo stesso modo l'asseverazione di una perizia stragiudiziale le conferisce valore nei rapporti fra privati e con la pubblica amministrazione. La materia è regolata dall'art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366, dal D.P.R. 396/2000 e dal D.P.R. 445/2000.

Chi può prestare il giuramento

Composizione dell'atto

Verbale di giuramento

Il verbale è il modulo predisposto dal Tribunale, disponibile nella sezione Modulistica o in copia presso lo sportello; è ammesso un verbale redatto dal traduttore che ne rispetti i parametri. Il verbale riporta nome, cognome ed estremi del documento d'identità del traduttore e viene firmato dinanzi al funzionario. Per le traduzioni verso l'inglese e lo spagnolo il Tribunale mette a disposizione verbali bilingui.

Marche da bollo

Esenzioni dall'imposta di bollo

Nei casi espressamente previsti dalla legge, fra cui adozioni, borse di studio, separazione e divorzio, le marche non si applicano. Nel verbale vanno trascritti gli estremi della norma di esenzione, con data e firma del traduttore, sul quale ricade la responsabilità fiscale della dichiarazione. Non tutti gli atti che riguardano minori sono esenti: la verifica spetta al traduttore caso per caso. L'elenco degli atti esenti in modo assoluto è nell'allegato B del D.P.R. 642/1972; la casistica è illustrata nella pagina Casi di esenzione dall'imposta di bollo.

Atti destinati all'estero: legalizzazione della firma del funzionario

Quando la traduzione o la perizia asseverata deve essere trasmessa all'estero, la firma del funzionario che ha ricevuto il giuramento viene legalizzata o munita di Apostille dell'Aja dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Servizio apostille e legalizzazioni. Per gli altri atti amministrativi provvede la Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo.

Legalizzazione dei documenti esteri

Gli atti rilasciati da autorità straniere, per valere in Italia, sono legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero e, salvo i modelli plurilingue previsti dalle convenzioni internazionali, tradotti in italiano con dichiarazione di conformità di un traduttore ufficiale o dell'ufficio consolare. Per i Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, la legalizzazione è sostituita dall'Apostille dell'Aja, apposta dall'autorità designata da ciascuno Stato e riconosciuta direttamente nello Stato di destinazione. Numerose convenzioni bilaterali e multilaterali semplificano ulteriormente la circolazione dei documenti. Dal 16 febbraio 2019 è in vigore per l'Italia il Regolamento (UE) 2016/1191, che elimina l'obbligo di legalizzazione o di formalità analoghe per alcuni atti pubblici, amministrativi, notarili e giudiziari rilasciati da uno Stato membro e destinati a un altro. Per il procedimento completo si rinvia alla Guida alla legalizzazione dei documenti.

Modulistica ufficiale del Tribunale di Roma

Fonte e aggiornamento

Le informazioni derivano dalla pagina del Servizio Asseveramento Perizie e Traduzioni del Tribunale ordinario di Roma e dai moduli pubblicati nella sezione Modulistica, consultati nell'ottobre 2026. Le disposizioni possono variare nel tempo: prima di presentarsi allo sportello è opportuno verificare la versione pubblicata dal Tribunale.

Per affidare una traduzione giurata o per informazioni sulla procedura: info@traduzionigiurateroma.it, 06 5081076 · 06 50780789, WhatsApp 335 6792461. Il giuramento è reso dai nostri traduttori ufficiali: il committente non deve recarsi in Tribunale.

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